Il Codice della crisi d’impresa ha ampliato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le società a responsabilità limitata e le cooperative, abbassando i parametri individuati dall’articolo 2477 del codice civile
In fase di conversione del Dl 118/2021 , convertito in legge 147/2021, che introduce modifiche al Codice della crisi d’impresa, Dlgs 14/2019 , è stata aggiunta una disposizione che proroga il termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, Srl, e nelle società cooperative.
Prima di analizzare tale slittamento e gli effetti in capo a quelle società e cooperative che avevano già adempiuto all’obbligo in base alla norma originaria, è bene far presente che nelle società di capitali, comprese le cooperative, vige l’importante regola che prevede che per le obbligazioni sociali risponda soltanto la società con il suo patrimonio a meno che, naturalmente, i soci delle società stesse non rilascino, a titolo personale, garanzie nei confronti dei terzi per le quali risponderanno, appunto, anche a titolo personale.
Vi sono, però, anche delle eccezioni alla regola generale della responsabilità limitata dei soci nei casi indicati nella tabella che segue.
Eccezione alla responsabilità limitata dei soci: |
socio unico di spa fino al momento in cui non è stato effettuato per intero il conferimento (articolo 2342 del codice civile) o sino al momento in cui non è stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2362 del codice civile |
i soci accomandatari di sapa che rispondono sempre in modo illimitato (articolo 2452 del codice civile) |
socio unico di Srl fino al momento in cui non è stato effettuato per intero il conferimento (articolo 2462 del codice civile) o sino al momento in cui non è stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2370 del codice civile |
È bene altresì far presente, sempre in via del tutto generale, che la Srl, in qualità di società di capitali, è caratterizzata dai seguenti organi:
- – assemblea
- – amministratori, che solitamente formano il cosiddetto Consiglio di amministrazione, o amministratore unico,
– organo di controllo che può essere anche monocratico, obbligatorio solo al superamento dei limiti disposti dalla norma e di cui si dirà in seguito.
Il Codice della Crisi d’impresa, Dlgs 14/2019, con il secondo comma dell’articolo 375 , ha introdotto, all’interno del codice civile, il nuovo comma 2 dell’articolo 2086 , già in vigore dal 16 marzo 2019, che impone all’imprenditore, sia che operi in forma collettiva che societaria, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato.
Tale disposizione, quindi, prevede che gli amministratori della società devono:
– istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale;
– attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Sono degli obblighi che comportano ricadute sia nelle società di capitali che in quelle di persone nonché nelle imprese individuali ed è quindi necessario:
– individuare le funzioni interne necessarie alla produzione dei beni e servizi che si intendono porre sul mercato, facendo in modo che la struttura sia efficiente e che garantisca un adeguato flusso informativo tra le varie aree per un efficace e continuo monitoraggio;
– supportare l’assetto organizzativo con uno contabile e amministrativo capace di effettuare un puntuale controllo sulla gestione mediante una corretta pianificazione aziendale e una costante analisi degli scostamenti.
In tale contesto l’organo di controllo è chiamato a verificare l’attività degli amministratori in materia di implementazione degli assetti organizzativi e a segnalare gli indizi di crisi eventualmente emersi nella sua attività di controllo, chiedendo notizie sulle attività poste in essere per porvi rimedio e vigilando sulla loro concreta attuazione.
Spostamento dell’obbligo di nomina
La legge 147/2021 rinvia ancora una volta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata che superano, per due esercizi consecutivi, i parametri indicati nell’articolo 2477 del codice civile, spostandolo alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022
Proprio con la finalità di scongiurare la crisi dell’impresa ovvero di effettuare le dovute “segnalazioni” in caso di sua presenza, il Codice della crisi d’impresa ha modificato anche le fattispecie in presenza delle quali per le Srl e le cooperative diventa obbligatoria la nomina dell’organo di controllo.
L’articolo 2477 del codice civile , dopo le modifiche apportate dal Dlgs 14/2019, stabilisce che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società a responsabilità limitata, anche alternativamente:
– è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; –
– controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
– ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Stabilisce sempre il citato articolo del codice civile che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui all’ultimo punto, ossia quando la società supera per due esercizi consecutivi uno dei parametri indicati, viene a cessare quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Originariamente la norma contenuta nell’articolo 379 del Codice della crisi aveva individuato in 9 mesi, dall’entrata in vigore della nuova disposizione e, quindi, dal 16 dicembre 2019, il termine per la nomina dell’organo di controllo ovvero del revisore nelle Srl e nelle società cooperative. Il comma 6-sexies dell’articolo 8 del Dl 162/2019, introdotto in sede di conversione in legge 8/2020 del decreto stesso, ha prorogato tale termine sino all’approvazione del bilancio relativo al 2019, ponendo come termine ultimo quello del 28 giugno 2020, con la verifica, ai fini del superamento dei limiti predetti, in capo ai bilanci 2017 e 2018.
Successivamente, con il diffondersi dell’epidemia da Covid-19, il Dl 34/2020, cosiddetto Decreto Rilancio, con l’articolo 51-bis, modificando nuovamente l’articolo 379 del Dlgs 14/2019, ha stabilito che le società a responsabilità limitata e le società cooperative già costituite alla data del 18 giugno 2019, in presenza di uno dei requisiti sopra indicati e di cui all’articolo 2477 del codice civile, devono provvedere alla nomina degli organi di controllo o del revisore e, ove necessario, a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021.
Tale obbligo, quindi, per chi non l’aveva ancora assolto, è stato fatto slittare al momento di approvazione del bilancio relativo al 2021 che, nella maggior parte dei casi, è già stato approvato. Con la conversione in legge 147/2021 del Dl 118/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 254 del 23 ottobre 2021, tale termine viene nuovamente differito alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 ossia al 2023.
Come detto, alla data di pubblicazione della legge 147/2021, molte società hanno già approvato il bilancio e assolto l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore; la domanda che ci si può porre è, se una volta nominato tale organo ed entrata in vigore la proroga, sia possibile provvedere all’interruzione anticipata dell’incarico dell’organo stesso, rinviando la sua nomina alla nuova scadenza appena indicata.
La risposta sembra essere negativa visto che, una volta affidato ufficialmente l’incarico all’organo di controllo, è necessario rispettare la disposizione di cui al comma 3 del citato articolo 2477 del codice civile, che stabilisce, come si è già detto, che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore per superamento di uno dei tre parametri sopra indicati per due esercizi consecutivi, cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non é superato alcuno dei predetti limiti.
A questo punto la revoca dell’organo di controllo avverrebbe solo per uno slittamento dell’obbligo di nomina stessa, motivazione non espressamente prevista né dal codice civile né tantomeno dalla norma che ha introdotto l’obbligo.
Della stessa opinione è il Mef che in risposta all’interrogazione parlamentare del 15 ottobre 2020, n. 3-01842, ha affermato che «chi non avesse provveduto ad adeguarsi all’obbligo di cui all’articolo 2477 del codice civile entro la data di approvazione del bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini a tali fini.
Per chi avesse già provveduto non pare intervenire alcun elemento innovativo. La norma indica infatti un termine finale entro il quale adempiere all’obbligo, (…) ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l’obbligo medio tempore».
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società a responsabilità limitata, anche alternativamente: | è tenuta alla redazione del bilancio consolidatocontrolla una società obbligata alla revisione legale dei contiha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità |
Si ricorda che
- Mentre le Spa hanno l’obbligo immediato di nomina dell’organo di controllo, nelle Srl esso scatta solo se si verificano le condizioni poste dalla norma.
- Le Srl possono nominare l’organo di controllo entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.
Srl: slitta ancora l’obbligo di nomina dell’organo di controllo – I punti salient
La normativa | In fase di conversione del Dl 118/2021, convertito in legge 147/2021, che introduce modifiche al codice della crisi d’impresa, è stata aggiunta una disposizione che proroga il termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, Srl, e nelle società cooperative | |
Organi delle Srl | È bene altresì far presente, sempre in via del tutto generale, che la Srl, in qualità di società di capitali, è caratterizzata dai seguenti organi: – assemblea, – amministratori, che solitamente formano il cosiddetto Consiglio di amministrazione, o amministratore unico, – organo di controllo che può essere anche monocratico, obbligatorio solo al superamento dei limiti disposti dalla norma e di cui si dirà in seguito | |
L’organo di controllo | Il Codice della crisi d’impresa ha modificato anche le fattispecie in presenza delle quali per le Srl e le cooperative diventa obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, ampliando la platea di soggetti interessati | |
Il nuovo termine per la nomina | Con la conversione in legge 147 del 21 ottobre 2021 del Dl 118/2021 tale termine viene nuovamente differito alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 ossia al 2023 |