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Sistema tessera sanitaria: per il 1° semestre 2021 invio entro il 30 settembre

Al 30 settembre l’invio dei dati del 1° semestre 2021

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Tenendo conto che per il 2021 l’invio dei dati delle spese mediche e veterinarie al Sistema tessera sanitaria ha cadenza semestrale, il 30 settembre 2021 scade il termine per l’invio dei dati del primo semestre 2021

Commento
Entro il 30 settembre 2021 devono essere trasmessi al Sistema tessera sanitaria (Sts) i dati relativi alle spese di natura sanitaria e veterinaria che risultano essere state sostenute nel primo semestre del 2021. Tale scadenza era stata originariamente fissata al 31 luglio 2021, data che, peraltro, sarebbe automaticamente slittata al 2 agosto, cadendo il 31 luglio di sabato, e ulteriormente slittata al 20 agosto 2021, per effetto del periodo di sospensione feriale degli adempimenti fiscali.
Non solo. È bene ricordare che relativamente alle spese sostenute nel 2020 l’invio dei dati era annuale, con scadenza il giorno 8 febbraio 2021; divenuto, quindi, semestrale nel 2021 con scadenza per il primo semestre al 31 luglio 2021, spostata, come si è detto, al 30 settembre 2021, e per il secondo semestre il 31 gennaio 2022 e che a partire dalle spese sostenute nel 2022, l’invio dei dati sarà mensile entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Spese sanitarie e veterinarie: le scadenza per l’invio dei dati al STS
Anno 2020Invio annuale entro l’8 febbraio 2021
Primo semestre 2021Invio entro il 30 settembre 2021
Secondo semestre 2021Invio entro il 21 gennaio 2022
Singolo mese a partire dal 2022Entro la fine del mese successivo
  

Dal punto di vista soggettivo la scadenza del 30 settembre 2021 interessa tutta una serie di soggetti, individuati da varie norme che si sono aggiunte a quella contenuta nel comma 3, dell’articolo 3, del Dlgs 175/2014 , che sono obbligati all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati prescritti dalla norma e di cui si dirà in prosieguo, tenuto conto, in base a quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge del 19 ottobre 2020, che tali soggetti sono coloro che emettono documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie, e che devono anche indicare, dal 2020, le modalità di pagamento di tali spese.
A tale proposito si ricorda che il comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020, legge 160/2019, ha stabilito che la detrazione dall’imposta lorda del 19 per cento sugli oneri individuati dall’articolo 15 del Dpr 917/1986, tra cui rientrano anche le spese in commento, o da altre norme, spetta solo se la spesa è sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati, di cui all’articolo 23 del Dlgs 241/1997, escludendo, così, le spese sostenute in contanti.
Non rientrano in tale norma, in base a quanto disposto dal comma 680, sempre dell’articolo 1 della citata legge 160, le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché quelle sostenute per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Attraverso proprie FAQ il Sistema tessera sanitaria ha chiarito che in presenza di una prestazione sanitaria pagata dal cittadino in parte in contanti e in parte modo tracciato, il documento di spesa va inviato allo stesso Sts come “non tracciato” (pagamentoTracciato= NO).
I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono molti tra cui, per esempio:
-le aziende sanitarie locali,
-le aziende ospedaliere,
-gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
-i policlinici universitari,
-le farmacie, pubbliche e private,
-i presidi di specialistica ambulatoriale,
-le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
-gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari,
-gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
-i medici veterinari.
Altre categorie di soggetti obbligati a tale adempimento sono state individuate da appositi decreti e provvedimenti, che si elencano nella tabella che segue.

Decreti e provvedimenti che individuano ulteriori soggetti obbligati all’invio dei dati al Sts:Decreto 1° settembre 2016
Provvedimento 15 settembre 2016
Decreto 22 marzo 2019
Decreto 22 novembre 2019
Decreto 16 luglio 2021

I dati e le sanzioni

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Tra i dati da trasmettere al Sistema tessera sanitaria vi è anche il tipo di documento fiscale emesso al fine di distinguere le fatture dagli altri documenti, e i canali a disposizione sono più di uno, tra cui il servizio web service in cui inserire il file Xml

Facendo presente che i documenti da trasmettere al Sistema tessera sanitaria dovrebbero essere solo quelli che riguardano spese già pagate nel periodo a cui si riferisce l’invio, omettendo di trasmettere, entro, la scadenza del 30 settembre 2021 più volte citata, i documenti con corrispettivi che non risultano incassati entro la data del 30 giugno 2021, i dati da trasmettere sono i seguenti, tenendo in considerazione anche quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 19 ottobre 2020 :
-codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
-codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di che effettua la cessione o la prestazione;
-data del documento fiscale che attesta la spesa;
-tipologia della spesa;
-importo della spesa o del rimborso;
-data del rimborso;
-tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
-aliquota ovvero natura Iva della singola operazione;
-indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
La trasmissione dei dati di cui si è appena detto assolve agli obblighi di cui:
-alla dichiarazione dei redditi precompilata,
-alla trasmissione dei dati delle fatture;
-alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei dati al Sts, i canali disponibili sono:
-il sito del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it) attraverso il quale inserire in dati tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente;
-l’invio attraverso il così detto web service di ogni singola spesa (c.d. sincrono);
-l’invio attraverso il così detto web service di un file in formato Xml contenente tutte le spese (c.d. asincrono).
Attraverso le proprie Faq il Sistema tessera sanitaria, oltre a confermare che l’invio dei dati può essere effettuato anche attraverso un intermediario, ha anche chiarito che all’atto della ricezione dei dati il Sts rilascia un protocollo univoco che va ad attestare esclusivamente la ricezione del file ma non anche il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi. Nel caso in cui vi sia la mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, tali dati non si considerano acquisiti dal Sistema TS i dati contenuti nei file scartati. Per poter acquisire e verificare l’esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il Sts mette a disposizione dell’utente un’apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service.
Si ricorda, infine, che il comma 5-bis dell’articolo 3, del Dlgs 175/ 2014 , stabilisce che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui si è detto, la sanzione applicabile è di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000. In presenza, però, di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in presenza di segnalazione da parte dell’agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi a detta segnalazione. Se la comunicazione viene correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, allora la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

Si ricorda che
Per determinati soggetti operanti nel “mondo” sanitario e veterinario è obbligatorio l’invio dei dati di fatture e documenti commerciali al StsPer il primo semestre 2021 l’invio dei dati è da effettuare entro il 30 settembre 2021

Sistema tessera sanitaria: per il 1° semestre 2021 invio entro il 30 settembre – I punti salienti

La scadenzaEntro il 30 settembre 2021 devono essere trasmessi al Sistema tessera sanitaria (Sts) i dati relativi alle spese di natura sanitaria e veterinaria che sono state sostenute nel primo semestre del 2021
La scadenza futuraÈ bene ricordare che, relativamente alle spese sostenute nel 2020, l’invio dei dati era annuale, con scadenza il giorno 8 febbraio 2021; divenuto, quindi, semestrale nel 2021 con scadenza per il primo semestre al 31 luglio 2021, spostata, come si è detto, al 30 settembre 2021, e per il secondo semestre il 31 gennaio 2022;  a partire dalle spese sostenute nel 2022, l’invio dei dati sarà mensile entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale
L’ambito soggettivoDal punto di vista soggettivo la scadenza del 30 settembre 2021 interessa tutta una serie di soggetti, individuati da viarie norme che si sono aggiunte a quella contenuta nel comma 3, dell’articolo 3, del Dlgs 175/2014, che sono obbligati all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati prescritti dalla norma e di cui si dirà in prosieguo, tenuto conto, in base a quanto disposto dall’articolo 2 del decreto del 19 ottobre 2020, che tali soggetti sono coloro che emettono documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie, e che devono anche indicare, dal 2020, le modalità di pagamento di tali spese
Le sanzioniIl comma 5-bis dell’articolo 3 del Dlgs 175/2014, stabilisce che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui si è detto, la sanzione applicabile è di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000