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Operazioni transfrontaliere: dal 1° gennaio 2022 via alle fatture elettroniche

Dal 1° gennaio 2022 nuove norme per le operazioni transfrontaliere

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La legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 2020, modificando il decreto legislativo n. 127 del 2015, ha stabilito l’utilizzo della fattura elettronica anche per le operazioni attive e passive transfrontaliere, a partire dal 1° gennaio 2022

La legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020, attraverso il comma 1103 dell’articolo 1, ha modificato l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015 , al fine di prevedere che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni così dette “transfrontaliere” siano trasmessi esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio (SdI). Con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021 , protocollo n. 293384/2021, modificando il provvedimento del 30 aprile 2018, è stata recepita la modifica normativa di cui si è detto.

Prima della modifica normativa, il comma 3-bis, dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 stabiliva che per le operazioni di cessione dei beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e da tali ultimi soggetti effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi devono trasmettere i dati attraverso apposita comunicazione trimestrale, denominata “esterometro”. Non rientrano nell’obbligo di inserimento all’interno dell’esterometro le operazioni in riferimento alle quali è stata emessa una bolletta doganale, essendo già in possesso dell’Amministrazione finanziaria i dati delle operazioni.

Articolo 1, comma 3-bis – D.Lgs. n. 127 del 2015 (versione ante modifica della legge n. 178 del 2020) 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento

Tali dati devono essere acquisiti dall’agenzia delle Entrate affinché la stessa possa predisporre i registri Iva precompilati, nonché le liquidazioni periodiche Iva e la dichiarazione annuale Iva.

Si ricorda, a tal proposito, che la consultazione dei registri Iva, messi a disposizione, per il momento, dei soggetti con liquidazioni periodiche Iva trimestrali, può avvenire all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, situato all’interno dell’aerea riservata del singolo contribuente nel sito web dell’agenzia delle Entrate e che, dopo aver visualizzato i registri Iva, il contribuente può validare ovvero modificare i dati con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. Per i soggetti che convalideranno i registri, anche modificandoli prima, in tutti i trimestri del 2022, dal 2023 sarà messa a disposizione la dichiarazione annuale già predisposta dall’agenzia delle Entrate, sempre all’interno di “Fatture e corrispettivi”, e dal 6 novembre 2021 anche la bozza di comunicazione di liquidazione periodica IVA (LIPE).

Per quanto riguarda il 2021 e il 2022, si tratta di due anni d’imposta sperimentali e rimangono esclusi i soggetti che, pur essendo residenti o stabiliti nel territorio dello Stato nonché trimestrali, operano in particolari settori di attività o per cui sono previsti regimi speciali ai fini Iva come, ad esempio, l’editoria, la vendita di beni usati, le agenzie di viaggio. Gli eventuali contribuenti erroneamente esclusi ma che potrebbero rientrare nella sperimentazione possono segnalare all’Agenzia la circostanza di modo da poter accedere.

Termini di emissione delle fatture attive e passive.

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Con provvedimento del 28 ottobre 2021 il Direttore dell’Agenzia delle entrate modifica il provvedimento del 30 aprile 2018, al fine di adeguarlo alle novità normative che si applicano dal 1° gennaio 2022, prevedendo, conformemente alla legge, i tempi per l’invio al SdI delle fatture elettroniche per operazioni transfrontaliere

Tornando alle operazioni transfrontaliere, dopo l’intervento della legge di bilancio per il 2021, il nuovo comma 3-bis, dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 , stabilisce che dal 1° gennaio 2022 i soggetti passivi ai fini Iva devono trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e da tali ultimi soggetti effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione delle operazioni con riferimento alle quali viene emessa una bolletta doganale o per le quali è stata emessa o ricevuta fattura elettronica, tramite il Sistema di interscambio.

La norma dispone altresì che per le operazioni in commento, i termini di trasmissione delle predette fatture sono i seguenti:

-per i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione va effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi e, quindi, entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, per la fattura così detta immediata, ovvero, visto il dettato normativo e anche il contenuto del provvedimento, entro il giorno 15 del mese successivo in presenza di un documento di trasporto o equipollente,

-per i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione va effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Articolo 1, comma 3-bis – D.Lgs. n. 127 del 2015 (versione post modifica della legge n. 178 del 2020) 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Attraverso il provvedimento del 28 ottobre 2021 , l’agenzia delle Entrate modifica il punto 9 del provvedimento del 30 aprile 2018, che dispone in merito alle regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, attraverso il Sistema di interscambio, recependo le modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2021, e di cui sé detto sopra.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022 per quanto riguarda le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, il soggetto passivo ai fini Iva stabilito nel territorio dello Stato deve emettere fattura elettronica ricordando due cose:

  • la prima è che nell’elemento della fattura elettronica denominato <CodiceDestinatario> devono essere inserite sette x (e cioè “xxxxxxx”), come avviene anche oggi qualora facoltativamente il contribuente decidesse di inviare al SdI le fatture elettroniche per le operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato,
  • la seconda è che il Sistema di interscambio non provvede ad inviare la fattura al cliente non stabilito nel territorio dello Stato e, pertanto, la fattura andrà comunque inviata, con qualsiasi mezzo, a quest’ultimo soggetto da parte del fornitore.

Per le operazioni passive, invece, ossia per le operazioni effettuate da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto ivi stabilito, è necessario dividerle in due:

  • per quelle con riferimento alle quali viene emessa una bolletta doganale, non è necessario trasmettere la fattura elettronica al Sistema di interscambio,
  • per tutte le altre, diverse da quelle sopra, siccome va posta in essere l’integrazione della fattura ricevuta ovvero l’emissione di autofattura, la fattura integrata o l’autofattura andranno inviate al Sistema di interscambio utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19 (si veda tabella di seguito riportata). In ogni caso, l’invio della fattura al SdI va effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento o di effettuazione dell’operazione.
Tipo documento
TD17Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, DPR n. 633 del 1972


Si ricorda che

  • Operazioni attive e passive transfrontaliere con fattura elettronica comportano l’adeguamento dei comportamenti contabili di imprese ed esercenti arti e professioni
  • La fattura emessa verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve riportare il codice destinatario “xxxxxxx”

Operazioni transfrontaliere: dal 1° gennaio 2022 via alle fatture elettroniche – I punti salienti

La normativaLa legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020, attraverso il comma 1103, dell’articolo 1, ha modificato l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015, al fine di prevedere che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni così dette “transfrontaliere” siano trasmessi esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio (SdI)
Il provvedimentoCon il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, protocollo n. 293384/2021, modificando il provvedimento del 30 aprile 2018, è stata recepita la modifica normativa di cui si è detto
Operazioni transfrontaliereDopo l’intervento della legge di bilancio per il 2021, il nuovo comma 3-bis, dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, stabilisce che dal 1° gennaio 2022 i soggetti passivi ai fini IVA devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e da tali ultimi soggetti effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione delle operazioni con riferimento alle quali viene emessa una bolletta doganale o per le quali è stata emessa o ricevuta fattura elettronica, tramite il Sistema di interscambio
Le operazioni attivePer le operazioni attive transfrontaliere, all’interno della fattura elettronica nell’elemento denominato <CodiceDestinatario> devono essere inserite sette x (e cioè “xxxxxxx”)