Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. 17 marzo 2020, n. 70)
Titolo e articolo di riferimento | Descrizione | Soggetti interessati | Emanazione decreti attuative |
Art. 35 Disposizioni in materia di terzo settore | Prorogato al 31 ottobre 2020, il termine per adeguarsi alle disposizioni: del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) per le Onlus, le OdV, le Aps; del D.Lgs. 112/2017, per le imprese sociali. Inoltre, per l’anno 2020, le Onlus, le OdV e le Aps per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 (6 mesi dal 31.01.2020), possono approvare i propri bilanci entro il 31.10.2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. | Enti del terzo settore | – |
Art. 43, co. 1 Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari | Entro il 30.04.2020 l’Inail trasferisce ad Invitalia l’importo di € 50 milioni che dovrà essere poi erogato alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. | Imprese | – |
Art. 44 Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 | È istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” al fine di riconoscere un’indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. | Lavoratori dipendenti e autonomi (anche iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria) | DM lavoro, di concerto con Mef 30 gg dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020 |
Art. 49 Fondo centrale di garanzia PMI (si veda la circolare Invitalia 19.03.2020, n. 8) | Si propongono ulteriori interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), integrativi di quanto già disposto con l’art. 25 del D.L. 9/2020, rifinanziato dal comma 7. In particolare, si prevede al comma 1, per i 9 mesi successivi all’entrata in vigore D.L. 18/2020: la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo, ove previste;l’innalzamento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro, in modo da ridare capacità anche alle imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo;l’innalzamento della percentuale massima di garanzia (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 milioni di euro;l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10 per cento del debito residuo;il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell’80 per cento la garanzia del Fondo sulle diverse tipologie di operazioni;l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma su base volontaria, correlata all’emergenza Covid-19;l’esclusione del modulo “andamentale” ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo che verrebbe, quindi condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall’epidemia;l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione, che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul microcredito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro;possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;la sospensione per tre mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo. Il comma 2, invece, ha carattere strutturale ed è volto a estendere, anche a soggetti privati, la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI attraverso sezioni speciali. Il comma 3 estende e rende strutturale l’impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio, mentre il comma 4 prevede la garanzia gratuita all’80 per cento del Fondo PMI anche per gli enti di microcredito (che siano PMI), affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria a operare attraverso operazioni di microcredito. Il comma 5 eleva a 40.000 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito, il comma 6 prevede un meccanismo di adeguamento delle percentuali massime di garanzia per l’ipotesi che il previsto Temporary Framework Covid 19 europeo consenta di incrementarle oltre l’attuale limite dell’80 per cento. Il comma 8 prevede di estendere anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso le specifiche garanzie rilasciate dall’Ismea. Il comma 9, infine, demanda a un decreto di natura non regolamentare la possibilità di prevedere ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese. | PMI | Possibilità per Mef e Mise di emanare un decreto di natura non regolamentare |
Art. 50 Modifiche alla disciplina FIR | La prima modifica interessa la disciplina prevista per l’indennizzo degli azionisti e degli obbligazionisti di cui all’art. 1, co. 496-497, L. 145/2018; in particolare, è previsto che la Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio. Infine, viene prorogato al 18.06.2020 il termine entro cui presentare l’istanza di indennizzo previsto per accedere alle prestazioni del fondo indennizzo risparmiatori (FIR). | Persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, OdV e Aps, microimprese (racc. 2003/361/CE) | – |
Art. 51 Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all’art. 112 del TUB | Scopo della norma è prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi di cui all’articolo 112 del TUB. Viene, infatti, previsto che i contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all’Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell’art. 13 del D.L. 269/2003. | PMI | – |
Art. 53 Misure per il credito all’esportazione | Viene previsto, al fine di sostenere per l’anno 2020 il credito all’esportazione in settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria, che il Mef rilasci la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro. | Soggetti operanti nel settore crocieristico | – |
Art. 54 Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” | Per un periodo di 9 mesi a partire dal 17 marzo 2020, è estesa anche ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti la possibilità di attingere al Fondo solidarietà mutui “Prima casa” di cui all’art. 2, comma 475, della L. 244/2007, (cd “Fondo Gasparrini”) qualora, a causa della chiusura o della restrizione della propria attività a seguito delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza del coronavirus, abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, senza la necessità di presentazione dell’ISEE. Inoltre, viene previsto che nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della sospensione del pagamento delle rate (facoltà prevista dal comma 476), provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. | Lavoratori autonomi e liberi professionisti | Possibilità per Mef di emanare un decreto di natura non regolamentare |
Art. 55 Misure di sostegno finanziario alle imprese | Viene riscritto l’art. 44 bis del D.L. 34/2019, prevedendo per le società la possibilità di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, co. 4, D.L. 201/2011 (ACE), non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. A tal fine è necessario che la società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, i crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti. Non sono “agevolabili” le cessioni tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo o controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. I crediti d’imposta possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dagli artt. 43 bis e 43 ter del Dpr 602/1973, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. | Società | – |
Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 | La norma precisa che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del Tub e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia delle seguenti misure di sostegno finanziario: per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020 o, se superiori, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.09.2020;per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni;per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, al 17.03.2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Inoltre, su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale. Tale garanzia della sezione speciale Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati. | Microimprese e piccole e medie imprese (racc. 2003/361/CE) | – |
Art. 57 Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia | Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta. A tal fine è istituito un apposito Fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse. | Cassa depositi e prestiti S.p.A. | DM Mef, di concerto con Mise |
Art. 58 Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 | La disposizione prevede la sospensione dei rimborsi delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati, concessi ai sensi dell’art. 2 del D.L. 251/1981 (fondo 394 gestito da Simest SpA) e diretti al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici. In particolare, la norma prevede la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente. | Imprese | – |
Art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti | I titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del Tuir che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997. | Lavoratori dipendenti | – |
Art. 64 Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro | Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. | Imprese e professionisti | DM Mise, di concerto con Mef 30 gg dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020 |
Art. 65 Credito d’imposta per botteghe e negozi | Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa che hanno subìto la sospensione dell’attività è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Sono esclusi coloro che esercitano le attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11.03.2020. | Imprese | – |
Art. 66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 | Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa sono deducibili al 100%, si applicano, inoltre, le ulteriori disposizioni di cui all’art. 27 della L. 133/1999. Ai fini Irap, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019. | Persone fisiche, enti non commerciali e imprese | – |
Art. 72 Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese | È istituito il Fondo per la promozione integrata, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative: realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE (Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti);potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE;cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’art. 2, co. 1, D.L. 251/1981. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis). Ai suddetti interventi si applicano fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, co. 6, D.Lgs. 50/2016;il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE possono avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. | Imprese e professionisti | Delibere del Comitato agevolazioni ex art. 1, c. 270, L. 205/2017 e DM esteri, di concerto Mef |
Art. 78 Misure in favore del settore agricolo e della pesca | È concessa la possibilità di aumentare dal 50 al 70 per cento la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC. Inoltre, è istituito un Fondo per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare, il fondo opera in regime de minimis ed è destinato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. | Imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura | DM Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome |
Art. 79 Misure urgenti per il trasporto aereo | Vengono previste specifiche misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell’attività per le imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’ENAC che, al 17.03.2020, esercitano oneri di servizio pubblico. Inoltre, in considerazione della particolare situazione determinata per Alitalia Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa, entrambe in amministrazione straordinaria, dall’epidemia da COVID-19, prevede che sia autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Mef ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta. | Imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri | Possibilità per Mef di emanare un decreto di natura non regolamentare |
Art. 80 Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo | È autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2020 per i contratti di sviluppo, finalizzati a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e costituisce la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale. | Imprese | |
Art. 89 Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo | Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, sono istituiti due Fondi, le cui risorse sono ripartite e assegnate agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori. | Soggetti operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo | DM Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 18/2020 |
Art. 90 Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura | È prevista la destinazione della quota pari al 10 per cento dei compensi incassati nel 2019 dalla SIAE per “copia privata” al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180 della legge 633/1941. Tenuto conto che per quest’anno sarà inverosimile procedere con le modalità ordinarie, la disposizione prevede che tali risorse siano utilizzate per sostenere direttamente gli autori, gli artisti interpreti e gli esecutori e i lavoratori nel settore della raccolta del diritto d’autore. | Soggetti operanti nel settore della cultura | DM Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con Mef 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 18/2020 |
Art. 91 Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici | L’articolo interviene sulla disciplina dei ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici introdotta dall’articolo 3 del D.L. 6/2020. In particolare, il comma 1 è finalizzato a chiarire che il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1218 del codice civile, nonché l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. La proposta emendativa di cui al comma 2 mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore di cui all’articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del medesimo codice. In tal modo, si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l’inizio della presta zione appaltata, in perfetta coerenza con la ratio istitutiva della previsione medesima. | Debitori | – |
Art. 92 Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone | Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dal 17.03.2020, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio. Inoltre, al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 84/1994, relativi al periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.07.2020. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31.12.2020, anche mediante rateazione senza applicazione di interesse. Infine, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 27.03.2020 e il 30.04.2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del Dpr 43/1973, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi. | Operatori dei settori di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone | – |
Art. 93 Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea | Ai soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea è riconosciuto un contributo qualora dotino i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse e nella misura indicata nel decreto di prossima emanazione e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato. | Soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea | DM Trasporti, di concerto con il Mef 60 gg dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020 |
Art. 95 Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo | Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 17.03.2020 e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. | Operatori del settore sport | – |
Art. 96 Indennità collaboratori sportivi | È riconosciuta un’indennità di € 600,00 ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito. | Collaboratori sportivi | DM Mef, di concerto con l’Autorità delegata in materia di Sport 15 gg dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020 |
Art. 97 Aumento anticipazioni FSC | Le Amministrazioni titolari di piani operativi e di patti per lo sviluppo finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 disporre di maggiore liquidità, sia per far avanzare la progettazione, sia per adempiere all’obbligo delle stazioni appaltanti di anticipazione del prezzo all’appaltatore, ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in linea generale, per poter anticipare maggiori risorse alle imprese beneficiarie degli interventi. Per tali finalità, si prevede quindi di aumentare la quota in anticipazione del FSC dall’attuale 10 per cento al 20 per cento sulle risorse assegnate ai singoli interventi così finanziati. In particolare, il predetto anticipo maggiorato può essere richiesto, in caso di interventi infrastrutturali, qualora essi siano già dotati di progettazione esecutiva approvata dagli organi competenti e, in caso di interventi a favore delle imprese, qualora sia stato adottato il provvedimento di attribuzione del finanziamento. | Imprese | – |
Art. 98 Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa | Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, viene introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta di cui all’articolo 57 bis del D.L. 50/2017, che tiene conto delle mutate condizioni economiche di contesto. In particolare, si prevede che, per l’anno 2020, il suddetto credito d’imposta è concesso nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali, in considerazione dell’attesa caduta dei volumi di investimento a decorrere dall’anno in corso. Inoltre, viene modificata la disciplina del “tax credit per le edicole” prevedendo: l’incremento da 2.000 a 4.000 euro dell’importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;l’ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l’ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;l’estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. | Imprese | |
Art. 105 Ulteriori misure per il settore agricolo | L’intervento mira ad estendere dal quarto grado di parentela o affinità – attualmente stabilito quale limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato – al sesto grado di parentela. | Settore agricolo | – |
Art. 106 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società | Con la norma in commento si concede a tutte e società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Vengono, inoltre, disciplinate le modalità per consentire l’esercizio di voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie. L’assemblea può svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Le Srl possono anche prevede che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. | Società | – |
Articolo 107 Differimento di termini amministrativo-contabili | Sono prorogati al 31.05.2020 anche i termini di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019 degli enti od organismi pubblici, diversi dalle società (per le quali si applicano le norme civilistiche), destinatari delle disposizioni del D.Lgs. 91/2011 e degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del D.lgs. 118/2011. | Enti pubblici | |
Art. 113 Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti | Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di: presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 188/2008, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 188/2008;presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del D.Lgs. 49/2014;versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120. | Imprese | – |