Il Decreto Sostegni, Dl 41 del 22 marzo 2021, riconosce, a determinate condizioni, un contributo a fondo perduto agli
esercenti imprese, arti o professioni e a coloro che producono reddito agrario.
Il Dl 41 del 22 marzo 2021, cosiddetto Decreto Sostegni, contiene, all’articolo 1 , il nuovo contributo a fondo perduto destinato a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, e che rispettano le condizioni poste dalla
norma. Il 23 marzo, data di entrata in vigore del decreto, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento 77923/2021 , con le istruzioni per la presentazione dell’istanza per la fruizione del contributo, nonché il
relativo modello.
Prima di analizzare il contenuto del provvedimento, è bene riepilogare, per sommi capi (si veda anche la Circolare 24 Fisco del 24 marzo 2021 ), il funzionamento dell’agevolazione.
Possono usufruire del contributo a fondo perduto i soggetti:
- che svolgono attività d’impresa,
- che esercitano un’arte o professione,
- che producono reddito agrario,
sempre che rispettino le condizioni poste dalla norma, riepilogate nella tabella seguente.
Condizioni soggettive
Per i soggetti che svolgono attività d’impresa
I ricavi di cui all’articolo 85 comma 1, lettere a) e b) del Dpr 917/1986 non devono essere superiori a euro 10milioni nel secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Dl 41 del 2021 (per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, nel 2019).
Per i soggetti che esercitano un’arte o professione
I compensi di cui all’articolo 54 del Dpr 917/1986 non devono essere superiori a euro 10milioni nel secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto in commento (per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, nel 2019).
Per i soggetti che esercitano un’arte o professione
Il reddito deve derivare dall’articolo 32 del Dpr 917/1986.
Il contributo a fondo perduto non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia al 23 marzo 2021,
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del presente decreto-legge, ossia al 23 marzo 2021,
- agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Dpr 917/1986 ,
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Dpr 917/1986 .
L’ulteriore condizione posta dalla norma, al fine di poter usufruire del contributo a fondo perduto è che:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, tenuto in considerazione il momento di effettuazione dell’operazione, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto
- all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, tenuto in considerazione il momento di effettuazione dell’operazione, dell’anno 2019.
Facendo presente che i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, non devono rispettare la condizione di cui sopra, per quanto riguarda l’ammontare del contributo esso è riconosciuto come percentuale sulla
differenza tra:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Misura del Contributo a fondo perduto | |
Ricavi e compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2019) | Percentuale da applicare alla differenza tra fatturato medio mensile 2020 e 2019 |
Ricavi e compensi non superiori a euro 100.000 | 60% |
Ricavi e compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000 | 50% |
Ricavi e compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 | 40% |
Ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 | 30% |
Ricavi e compensi superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000 | 20% |
In ogni caso il contributo non può essere superiore a | euro 150.000 |
Alle persone fisiche il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a | euro 1.000 |
Ai soggetti diversi dalle persone fisiche il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a | euro 2.000 |