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Applicazione circoscritta per i nuovi Isa

Operazioni straordinarie – L’affidabilità fiscale, i casi di esonero

Isa ad applicazione limitata in caso di operazioni straordinarie. È quanto emerge dai primi chiarimenti delle Entrate nella circolare 17/E/19. Negli studi di settore, si ricorda che la legge 146/98 al comma 4 dell’articolo 10, disponeva che, sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti «che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti».

Per quanto riguarda gli Isa, invece, non è prevista una disposizione analoga. Di conseguenza, in tutte le ipotesi di operazioni straordinarie costituite, ad esempio, da cessione d’azienda, affitto d’azienda, conferimento, trasformazione, così come nel caso di ripresa dell’attività entro sei mesi dalla cessazione, l’Isa non troverà mai applicazione né per il soggetto che cessa, né per quello che inizia.

Sotto il profilo operativo va chiarito un concetto. Per non applicare l’Isa è necessario che dante ed avente causa dell’operazione straordinaria si trovino nelle condizioni di esclusione rinvenibili nella fine o nell’inizio dell’attività nel periodo.

Ecco che se, ad esempio il dante causa prosegue nell’attività d’impresa, o se l’avente causa era un soggetto già esistente la cui attività prevalente rimane la stessa anche dopo l’operazione straordinaria, non vi sono motivi perché costoro non debbano applicare l’Isa.