Per stabilire la corretta aliquota IVA in tema di alimenti e bevande è necessario distinguere tra:
- Somministrazione alimenti e bevande;
- Cessione alimenti e bevande
Si rileva che la differenza si sostanzia nel fatto che il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, contrariamente alla cessione, è inquadrato nell’ambito delle ” fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare “.
Su queste basi il Principio di Diritto n.9/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che:
- la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad aliquota Iva del 10% (vedi n. 121, TABELLA A, Parte III, DPR 633/72);
- alla cessione di alimenti e bevande si applica l’aliquota in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.