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Abbassamento soglie per l’obbligo di revisione contabile per società a responsabilità limitata e società cooperative

Il Decreto Attuativo della legge delega per la riforma della disciplina della crisi di impresa (legge 19 ottobre 2017, n. 155) è stato pubblicato in G.U. lo scorso 14 febbraio 2019.

La normativa che si pone l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle situazioni di crisi o insolvenza del debitore, porta diverse novità di interesse per le società interessate ed anche incidentalmente per la professione del Revisore legale dei conti; tali novità entreranno in vigore con le diverse modalità e tempistiche in seguito indicate:

A seguito delle modifiche apportate all’art. 2477 del Codice Civile sarà sufficiente il superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno (in precedenza “almeno due”) dei seguenti limiti: i) Totale Attivo dello stato patrimonialeii) Ricavi delle vendite e delle prestazioniiii) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio
2 milioni di euro (prima 4,4)2 milioni di euro (prima 8,8)10 unità (prima 50)
  • L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre (in precedenza “due”) esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti
  • Resteranno invece invariati gli altri requisiti richiesti dalla vigente normativa così come la possibilità da parte della SRL di scegliere tra diversi modelli di sistema di controllo. In merito si ricorda come tale possibilità di scelta si estrinsechi nella facoltà di nominare alternativamente solo il revisore oppure solo un sindaco unico (o un collegio sindacale) oppure di adottare un modello simile alle S.p.A. formato da sindaco (o collegio sindacale) più il revisore.
  • Entrata in vigore: 30 giorni dalla data di pubblicazione G.U.

F.A.Q.

“da quale esercizio occorre partire per considerare o meno l’avvenuto superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei nuovi limiti previsti per l’obbligo della revisione delle SRL?”

Risposta. La norma precisa che in sede di prima applicazione si devono considerare i due esercizi antecedenti alla data di scadenza fissata per la nomina dell’organo di controllo in caso di superamento delle soglie (ossia 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo). Esempio: società che chiude l’esercizio con l’anno solare; se al 31/12/2017 ed al 31/12/2018 presentava un totale attivo superiore a Euro 2 milioni in entrambi gli esercizi deve nominare nel corso del 2019 (entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo) l’organo di controllo ed assoggettare il bilancio 2019 a revisione contabile (di legge).