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Detrazioni recupero edilizio, bonus mobili ed ecobonus prorogati fino al 31.12.2019

I commi 67 e 68 della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) hanno prorogato fino 31.12.2019 le detrazioni fiscali previste per gli interventi volti al risparmio energetico e al recupero del patrimonio edilizio, oltre al bonus previsto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati agli immobili ristrutturati.

Analizziamo le condizioni per fruire delle detrazioni fiscali in commento nel 2019.

Interventi di efficienza energetica – detrazioni dal 50% all’85%

Anche per il 2019 sono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica che prevedono, a seconda dei casi, una detrazione fiscale attribuita nella misura del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%.

La legge di bilancio 2019 ha quindi prorogato fino al 31 dicembre 2019, la detrazione fiscale del 65% (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Trattasi nello specifico delle spese sostenute per:

  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%);
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • gli interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e Università;
  • la riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;
  • l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, compresi i sistemi di “building automation” degli impianti termici degli edifici.

Trattandosi di un’agevolazione fiscale che premia sia le persone fisiche che le società, ai fini dell’attribuzione della detrazione d’imposta occorre far riferimento:

  • alla data dell’effettivo pagamento -criterio di cassa- per le persone fisiche e gli esercenti arti e professioni (pagamento con bonifico con apposita causale);
  • alla data di ultimazione della prestazione -criterio di competenza- per le imprese individuali e le società (indipendentemente dalla data dei pagamenti).
Si ricorda che… In caso prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre considerare anche l’ammontare delle detrazioni fruite negli anni precedenti

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo; inoltre, il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione va suddiviso tra i soggetti detentori (o possessori) dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno.

Spetta, invece, la detrazione nella misura del 50% per le spese relative:

  • all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi,
  • alle schermature solari,
  • e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Rientrano ancora nella detrazione al 50% anche per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro). Si ricorda che tali voci di spese sono state ridotte dal 65% al 50% con la legge di bilancio 2018 (legge 27.12.2017, n. 205), a decorrere dal 2018.

Si ricorda che… Riguardo alle caldaie a condensazione, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione del 65%.

La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata, dalla legge di bilancio 2017, fino al 31 dicembre 2021. Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica; in tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

In caso di interventi condominiali realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Resta ferma anche per il 2019 la possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.

Si ricorda che… Come per tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi, senza possibilità di richiedere a rimborso le somme eventualmente eccedenti

Infine, che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:

  • le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007);
  • la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito www.acs.enea.it.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio – detrazioni del 50%

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinati dall’articolo 16-bis del DPR 917/1986, beneficiano fino al 31 dicembre 2019 della detrazione del 50%, sia quando trattasi di interventi effettuati sulle singole unità abitative, sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.

La detrazione Irpef del 50% è riconosciuta fino a un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare residenziale (la percentuale spettante e il massimale di spesa sono stati incrementati dal D.L. n. 83/2012). Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36%, con il limite massimo di 48.000 euro.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef residenti o meno nel territorio dello Stato. I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale riguardano:

  • gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – ossia, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi o la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi;
  • gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
  • gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, è possibile beneficiare dell’agevolazione anche in caso di interventi di manutenzione ordinaria.

Si ricorda che… La legge di bilancio 2018 ha introdotto dallo scorso anno l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già descritto per la riqualificazione energetica degli edifici; questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio

Anche in questo caso, la detrazione fiscale potrà esser fruita in 10 quota annuali di pari importo, con onere per il contribuente di pagare gli interventi tramite bonifico con apposita causale – recupero edilizio ai sensi dell’art. 16-bis del DPR 917/1986.

Bonus mobili – detrazione del 50%

Da ultimo segnaliamo che anche il bonus mobili ha trovato la proroga fino al 31.12.2019, ad opera della legge di bilancio 2019. I contribuenti soggetti passivi Irpef possono usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Per fruire dell’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia, usufruendo della relativa detrazione, che abbia ad oggetto immobili residenziali. La detrazione spetta anche qualora i beni acquistati siano destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria; per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per fruire della detrazione relativamente a tale tipologia di spese, sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1.01.2018.

La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici; la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Per il pagamento delle relative spese non è obbligatorio utilizzare il bonifico con apposita causale: è consentito effettuare il pagamento tramite bonifico “ordinario”, carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento (circolare n. 7/E/2017). Oltre alla ricevuta del pagamento è obbligatorio richiedere la fattura di acquisto del bene.