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Contributo attività chiuse: il Dm attuativo

Con il decreto Mise del 9 settembre 2021 viene data attuazione alla norma contenuta nell’articolo 2, primo comma, del Dl 73/2021, che ha previsto un contributo per le attività che sono rimaste chiuse per un determinato periodo a causa di disposizioni restrittive da Covid-19

L’articolo 2, primo comma, del Dl 73 del 25 maggio 2021 , convertito in legge 106 del 23 luglio 2021, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo destinato a sostenere le attività economiche chiuse, con una dotazione, per l’anno 2021, pari a euro 140 milioni.
Con il decreto Mise 9 settembre 2021 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2021, è stata data attuazione a tale norma ma manca il provvedimento di approvazione del modello di istanza necessario per la richiesta del contributo, con l’indicazione dei termini per l’invio.
Più precisamente la disposizione richiamata che dispone l’istituzione del “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse” è prevista a favore delle attività economiche per cui sia stata disposta, nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione in legge del Dl 73, cioè il 25 luglio 2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.
L’articolo 4 del Dm 9 settembre 2021 stabilisce che dal punto di vista soggettivo possono beneficiare degli aiuti in commento i soggetti esercenti attività d’impresa nonché quelli esercenti arte e professione, qualora rientrino in una delle seguenti ipotesi:
– soggetti che alla data del 23 luglio 2021 svolgono come attività prevalente, comunicata all’agenzia delle Entrate tramite modello AA7 o AA9, un’attività individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”, che deve risultare essere stata chiusa a seguito delle misure di prevenzione che sono state adottate dal Dl 19/2020 , articoli 1 e 2;
-soggetti che alla data del 26 maggio 2021 svolgono come attività prevalente, comunicata all’agenzia delle entrate tramite modello AA7 o AA9, un’attività individuata dai codici Ateco 2007 riportati nella tabella che segue, con riferimento alla quale devono dichiarare, nell’istanza di accesso al contributo, di aver subito nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 25 luglio 2021 la chiusura dell’attività stessa per un periodo complessivo di almeno cento giorni, a causa delle restrizioni da Covid-19 adottate con il Dl 19/2020, articoli 1 e 2.

Codici Ateco 2007 delle attività coinvolte dall’aiuto
47.78.3149.39.0156.21.0059.14.00
79.90.1182.30.0085.51.0085.52.01
90.01.0190.01.0990.02.0990.04.00
91.02.0091.03.0092.00.0292.00.09
93.11.1093.11.2093.11.3093.11.90
93.1393.2193.29.1093.29.30
93.29.9096.0496.09.05 

Le ulteriori e generali condizioni poste dal decreto attuativo in commento, affinché tutti i soggetti sopra indicati possano beneficiare dell’aiuto, sono le seguenti:
-i soggetti che svolgono attività con codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili” devono avere una partita Iva che sia attiva prima della data del 23 luglio 2021;
– i soggetti che svolgono una delle attività i cui codici Ateco 2007 sono elencati nella tabella sopra indicata, devono avere una partita Iva che sia attiva prima della data del 26 maggio 2021;
– devono essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
– non essere soggetti già in difficoltà, come definita dall’articolo 2, punto 18 del regolamento GBER e fatta salva la deroga per le micro e piccole imprese, alla data del 31 dicembre 2019.

Sono imprese in difficoltà quelle che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:nel caso di società̀ a responsabilità̀ limitata (diverse dalle Pmi costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle Pmi nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanzia­ mento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investi­ menti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE

qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori

qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Stabilisce il terzo comma dell’articolo 4 del decreto attuativo che non possono beneficiare dell’aiuto:

  • gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta di cui all’articolo 74 del Dpr 917/1986;
  • gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione non finanziaria di cui all’articolo 162-bis del Dpr 917/1986.

Il decreto attuativo dell’aiuto per le attività chiuse individua le misure del contributo massimo erogabile, che dovrà essere proporzionato in caso di richieste superiori alla dotazione concessa, ma manca ancora un provvedimento per l’approvazione del modello di istanza e per l’individuazione dei tempi di invio


Premesso che è necessario un provvedimento dell’agenzia delle Entrate per la determinazione delle modalità di richiesta del contributo in commento, il decreto attuativo stabilisce che, chiuso il termine finale per la trasmissione delle istanze, sempre da individuare tramite il predetto provvedimento, le risorse finanziarie vengono ripartite in egual misura tra i soggetti svolgenti l’attività con codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”, che possono ricevere, ciascuno, un contributo massimo pari ad euro 25.000.

Le rimanenti risorse finanziarie vengono ripartite tra gli altri soggetti i cui codici Ateco 2007 sono stati indicati nella tabella precedente, con le modalità indicate nella tabella che segue.

Contributo per i soggetti i cui codici Ateco 2007 sono elencati nella tabella
Per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000euro 3.000
Per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000euro 7.500
Per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000  euro 12.000

Per determinare i ricavi e i compensi, collegati ai quali spetta il contributo in forma diversa, si deve fare riferimento ai ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Dpr 917/1986 e ai compensi di cui all’articolo 54, primo comma, del medesimo Dpr, relativi al periodo d’imposta 2019.

Se il soggetto richiedente è di nuova costituzione e non ha dichiarato ricavo o compensi nel periodo d’imposta indicato, viene previsto che convenzionalmente il contributo si assuma nella misura di euro 3.000.

Se la dotazione finanziaria, per i soggetti con codice Ateco 2007 indicato nella tabella, non fosse sufficiente per soddisfare le richieste, dopo il termine ultimo per la presentazione delle istanze, termine, è bene ribadirlo, che deve essere fissato con apposito provvedimento, fermo restando il riconoscimento di un contributo uguale per tutte le istanze ammissibili fino a euro 3.000, sarà l’agenzia delle Entrate a ridurre proporzionalmente il contributo sulla base delle risorse disponibili e il numero di istanze ammissibili, tenendo conto comunque delle diverse fasce di ricavi o compensi.

Facendo presente che per ottenere il contributo in commento è necessaria la presentazione di una istanza all’agenzia delle Entrate, che può essere presentata anche da un intermediario e che il contributo verrà accreditato dall’agenzia delle Entrate, il contributo, che deve comunque essere approvato dalla Commissione europea,

– non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e Irap,

– non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 61 e 109, comma 5, del Dpr 917/1986.

Si ricorda che

  • Per poter accedere al contributo per le attività chiuse è necessario inviare una istanza
  • Il modello di istanza e i tempi di invio devono essere individuati da apposito provvedimento

Contributo attività chiuse: il Dm attuativo – I punti salienti

La normativaL’articolo 2, primo comma del Dl 73/2021, convertito in legge 106/2021, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo destinato a sostenere le attività economiche chiuse, con una dotazione, per l’anno 2021, pari a euro 140 milioni.
Il decreto MiseCon il decreto del Mise del 9 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2021, n. 2021, è stata data attuazione a tale norma ma manca il provvedimento di approvazione del modello di istanza necessario per la richiesta del contributo, con l’indicazione dei termini per l’invio.
L’ambito soggettivoL’articolo 4 del decreto ministeriale del 9 settembre 2021 stabilisce che dal punto di vista soggettivo possono beneficiare degli aiuti in commento i soggetti esercenti attività d’impresa nonché quelli esercenti arte e professione, che abbiano subito la chiusura dell’attività a seguito di provvedimenti conseguenti al Covid-19
Il contributoIl contributo è determinato in misure diverse a seconda che si tratti di soggetti con codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili” ovvero dei soggetti con gli altri codici Ateco 2007 indicati nell’allegato 1 al decreto del Mise