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Corrispettivi, trasmissione anche per i non residenti

Con la circolare 14 del 24 giugno, Assonime ha definito il quadro di riferimento normativo e di prassi circa l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, previsto a partire dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari del 2018 superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri contribuenti, salvo esclusioni oggettive disciplinate dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019.

Dal punto di vista dei soggetti obbligati, Assonime ricorda come l’adempimento non sia limitato, così come invece stabilito per l’obbligo di fatturazione elettronica, ai soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato. Riguarda, infatti, anche i contribuenti non residenti identificati direttamente o a mezzo rappresentante fiscale, quando esercitano attività di commercio al minuto o assimilate.

In ogni caso, il soggetto passivo può sempre decidere su base volontaria di documentare le operazioni realizzate, rilasciando una fattura anche senza avere ricevuto una esplicita richiesta in tal senso da parte del cliente. Ad avviso di Assonime, che ha richiesto comunque una conferma da parte dell’agenzia delle Entrate, i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico potranno comunque decidere di emettere fatture, in formato cartaceo, in alternativa rispetto ai corrispettivi telematici.

Analizzando invece il contenuto del decreto ministeriale del 10 maggio 2019, con cui sono state individuate le operazioni esonerate, seppure temporaneamente, dall’obbligo di corrispettivo telematico, Assonime auspica un intervento normativo con cui possa essere estesa anche alle prestazioni rese durante trasporti nazionali l’esclusione dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione già previsto per quelle effettuate a bordo di navi, treni e aerei durante trasporti internazionali, in ragione del fatto che l’oggettiva difficoltà di assolvere a questi obblighi sussiste in ogni caso.

Altro chiarimento, per il quale viene comunque espressamente richiesta una presa di posizione da parte dell’agenzia delle Entrate, ha riguardato l’individuazione del soggetto che può beneficare del credito di imposta spettante per l’acquisto dei registratori telematici quando acquirente è una società che, operando con una rete di franchising, acquista direttamente per poi cedere in comodato d’uso gli apparecchi. Il credito dovrebbe spettare al soggetto acquirente che ne supporto il costo e che riceve e registra a fini Iva la relativa fattura.