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Non si applica l’iva per le somme corrisposte a titolo risarcitorio

Il tema affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.74 riguarda il corretto trattamento IVA sulle somme corrisposte a titolo esclusivamente risarcitorio nell’ambito di un’attività di recupero crediti.

La Società istante ha affidato alla società Beta l’incarico per un recupero credito considerato di complessa esigibilità.

La società Beta, conclusa l’attività con esito positivo, ha emesso alla società istante una fattura per il corrispettivo pattuito in sede contrattuale e per il recupero delle spese sostenute per l’espletamento delle attività: entrambi gli importi sono stati assoggettati ad Iva con aliquota ordinaria.

La società istante ha ricevuto dal debitore una cifra che comprende:

  • il credito originario;
  • gli interessi moratori;
  • le spese per il recupero del credito

Incassata la cifra, la società istante emette fattura ex art. 15 DPR 633/72 (Iva esclusa) alla società Beta per l’importo eccedente il credito originario (interessi + spese); sulla base del documento emesso ha richiesto conferma all’amministrazione tributaria sulla correttezza del comportamento adottato.

Risposta Agenzia delle Entrate

Tenuto conto che il debitore della società istante ha violato gli obblighi contrattuali, l’Agenzia delle Entrate ritiene corretto applicare quanto indicato dalla Risoluzione n. 64/E/2014, ove si precisa che ” le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni , ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo”.

Il comportamento adottato dalla società istante è, dunque, corretto: gli interessi e le spese sono importi con “natura risarcitoria” e per tale motivo, nel caso esaminato, si considerano esclusi dalla base imponibile Iva ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72.